Art. 10.
(Tutela dei minori nel settore dello spettacolo).

      1. Il Garante, attraverso gli uffici di cui all'articolo 7, rilascia l'autorizzazione preventiva nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento. L'autorizzazione è rilasciata nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.